European Accessibility Act e siti web: chi riguarda davvero e cosa fare

Dal 28 giugno 2025 l’EAA è in vigore, e c’è chi lo usa per vendere paura. Chi è davvero obbligato, chi è esente per legge (le microimprese), cosa chiede in pratica e perché l’accessibilità conviene comunque.

Indice dei contenuti
  1. Cosa copre davvero l’European Accessibility Act
  2. Obbligati, esenti, fuori perimetro: la tabella
  3. L’esenzione microimprese: scritta nella direttiva, taciuta nelle email
  4. Sanzioni e vigilanza: i numeri veri, senza teatro
  5. Le Linee Guida AgID di marzo 2026: il documento operativo
  6. Cosa significa in pratica: WCAG 2.1 AA senza legalese
  7. Perché conviene anche se sei esente
  8. Da dove iniziare, in tre mosse

“Il tuo sito non è a norma: rischi 40.000 euro di multa.” Se hai un’impresa con un sito, un’email così probabilmente l’hai già ricevuta. Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act si applica anche in Italia e, attorno alla data, è fiorita un’industria che vende audit e widget a chiunque abbia una partita IVA. La realtà è più precisa e, per molte PMI, più tranquilla: l’obbligo riguarda servizi specifici, le microimprese ne sono esentate per legge, e — paradosso — rendere accessibile il sito conviene soprattutto a chi obbligato non è. In questa guida mettiamo in fila chi riguarda davvero, cosa chiede in pratica e da dove iniziare, con lo sguardo di chi costruisce siti tutti i giorni, non con quello di chi deve venderti l’allarme.

Cosa copre davvero l’European Accessibility Act

L’EAA è la direttiva (UE) 2019/882, recepita in Italia con il D.lgs 82/2022 e applicabile ai prodotti e servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. Il punto che quasi tutti gli articoli allarmistici saltano: la direttiva non parla di “tutti i siti web”. Elenca prodotti e servizi precisi (art. 2). Per la parte servizi, quelli che toccano il web sono:

  • Servizi di commercio elettronico — la vendita online ai consumatori;
  • Servizi bancari per consumatori;
  • Servizi di comunicazione elettronica (telefonia, messaggistica);
  • Accesso ai servizi di media audiovisivi (piattaforme di streaming);
  • Alcuni elementi del trasporto passeggeri (siti, app, biglietti elettronici, informazioni di viaggio);
  • Libri elettronici e i software dedicati per leggerli.

La parola chiave è consumatore. La direttiva definisce i servizi di commercio elettronico come servizi forniti a distanza, tramite siti web e dispositivi mobili, “su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”. Tradotto: vendi online a privati → sei nel perimetro. Hai un sito che presenta l’azienda, i prodotti, i contatti, ma la vendita avviene altrove → l’EAA, semplicemente, non parla di te.

Obbligati, esenti, fuori perimetro: la tabella

La tua situazioneEAAPerché
E-commerce B2C (vendi online a consumatori)ObbligatoÈ uno dei servizi elencati dalla direttiva — salvo esenzione microimpresa
Microimpresa che fornisce servizi (meno di 10 addetti e fino a 2 mln)EsenteEsenzione esplicita, art. 4 par. 5 della direttiva
Sito vetrina senza vendita onlineFuori perimetroL’EAA copre servizi specifici, non la presenza online in sé
Vendita solo ad aziende (B2B)Fuori perimetroL’obbligo riguarda i contratti di consumo
PMI sopra soglia con vendita onlineObbligataPossibile deroga per onere sproporzionato, ma documentata
Banche, trasporti, telco, e-book, streamingObbligatiSettori elencati espressamente dalla direttiva

Questa tabella da sola smonta la gran parte delle email allarmistiche in circolazione. Il parrucchiere con il sito vetrina, l’artigiano che riceve richieste dal form, lo studio professionale con la pagina dei servizi: non sono nel perimetro dell’EAA. Chi ti scrive il contrario, di solito, ha un widget da venderti.

L’esenzione microimprese: scritta nella direttiva, taciuta nelle email

Qui la norma è insolitamente netta. La direttiva definisce microimpresa “un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro” — devono valere entrambe le condizioni. E l’articolo 4, paragrafo 5, dice testualmente che “le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità” e da qualsiasi obbligo relativo. Non è una deroga da chiedere: è un’esenzione automatica. Il considerando 70 aggiunge che imporre loro anche solo la valutazione di proporzionalità “costituirebbe, di per sé, un onere sproporzionato”.

Esempio concreto: una bottega con e-commerce, 4 addetti e 350.000 euro di fatturato è esente, anche se vende online a consumatori. Un e-commerce con 25 dipendenti e 6 milioni di fatturato invece è obbligato. Nel mezzo c’è la deroga per onere sproporzionato (art. 14): un’impresa sopra la soglia microimpresa può invocarla, ma deve documentare la valutazione secondo i criteri della direttiva e riesaminarla almeno ogni cinque anni — e la norma esclude esplicitamente come motivi legittimi “la mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze”. Non è un liberi tutti: è una via d’uscita stretta, per casi in cui adeguarsi costerebbe davvero troppo rispetto ai benefici.

Sanzioni e vigilanza: i numeri veri, senza teatro

Le sanzioni esistono e non vanno sminuite, ma vanno lette per quello che sono. Il D.lgs 82/2022 (art. 24) prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 40.000 euro per chi viola i requisiti di accessibilità, più sanzioni da 2.500 a 30.000 euro per chi non ottempera alle misure correttive o non collabora con l’autorità. Per i servizi digitali l’autorità di vigilanza è AgID (per i prodotti, il Ministero delle imprese). L’importo si gradua su entità della non conformità e utenti coinvolti.

Nota il meccanismo: prima c’è la vigilanza, poi le misure correttive, e le sanzioni più pesanti colpiscono chi le ignora. Non esiste la “multa automatica” recapitata a campione a ogni sito non perfetto il 29 giugno. Esiste un’autorità che controlla i servizi nel perimetro, riceve segnalazioni e chiede di sistemare. Per chi è obbligato la strategia sensata non è il panico: è mettersi in cammino con un piano documentabile.

Le Linee Guida AgID di marzo 2026: il documento operativo

Il tassello più recente — e quasi assente dagli articoli in circolazione — è operativo: a marzo 2026 AgID ha adottato la versione definitiva delle Linee Guida sull’accessibilità dei servizi (determinazione n. 38 del 4 marzo 2026), che attuano il D.lgs 82/2022 per e-commerce, banche, trasporti, telecomunicazioni, media audiovisivi ed editoria digitale. Due cose da sapere: lo standard tecnico di riferimento resta EN 301 549 con le WCAG 2.1, livelli A e AA (non le 2.2, perché la norma europea armonizzata non è ancora stata aggiornata); e le verifiche sono organizzate in schede distinte per siti web, documenti e app mobili. Se sei nel perimetro, è il documento da dare in mano a chi sviluppa.

Cosa significa in pratica: WCAG 2.1 AA senza legalese

Dietro le sigle, i requisiti sono criteri concreti e verificabili. Le WCAG 2.1 si fondano su quattro principi — percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto — e il livello AA, quello richiesto, si traduce in una lista di controlli come questa:

  • Contrasto tra testo e sfondo di almeno 4,5:1 (il grigio chiaro elegante su bianco, per capirci, di solito non passa);
  • Tutto il sito utilizzabile da tastiera: menu, form, carrello, senza trappole;
  • Testi alternativi per le immagini che portano informazione;
  • Form con etichette visibili e messaggi d’errore che spiegano cosa correggere;
  • Struttura semantica: titoli nell’ordine giusto, non testo ingrandito a simulare un titolo;
  • Focus visibile: si deve vedere dove sei mentre navighi con Tab;
  • Nessuna informazione affidata al solo colore (“i campi in rosso sono obbligatori”);
  • Sottotitoli per i contenuti video registrati.

Se questa lista ti suona familiare, è perché in buona parte coincide con ciò che fa convertire un sito: leggibilità, chiarezza dei form, struttura. Molti dei difetti che analizziamo nei sette punti che fanno perdere clienti al sito sono, allo stesso tempo, problemi di accessibilità.

Perché conviene anche se sei esente

Ed è qui che l’angolo si ribalta. Abbiamo passato mezza guida a dirti che probabilmente non sei obbligato; ora ti diciamo perché dovresti fare (quasi) tutto comunque — non per paura, per interesse:

  1. SEO. Testi alternativi, struttura semantica e gerarchia dei titoli sono esattamente ciò che aiuta Google — e le AI generative — a capire le tue pagine. Accessibilità e posizionamento condividono le fondamenta.
  2. Conversione. Contrasti leggibili, form chiari, bottoni usabili anche da mobile: ogni barriera rimossa è attrito in meno tra il visitatore e il contatto.
  3. Platea. Un sito accessibile funziona meglio per chi ha una disabilità visiva o motoria, ma anche per chi ha più di sessant’anni, per chi naviga al sole con lo smartphone, per chi ha fretta. Nessuna di queste persone è un cliente che vuoi perdere.
  4. Tempistica. L’accessibilità costa poco se è nel progetto dal primo giorno e cara se è un rattoppo. Se il sito è comunque da rinnovare — e nella guida su quando conviene rifare il sito trovi i criteri per deciderlo — farlo accessibile da subito è la scelta economica, prima ancora che etica.

È lo stesso motivo per cui, quando parliamo di quanto costa un sito web, diciamo che farla bene da subito costa meno che rimediare dopo: l’accessibilità non è una voce extra da aggiungere al preventivo, è un modo di costruire. Nei nostri progetti contrasti, semantica e navigazione da tastiera sono impostazioni di partenza, non un “modulo conformità” venduto a parte.

Da dove iniziare, in tre mosse

Se hai letto fin qui, il percorso è breve. Uno: stabilisci se sei nel perimetro — vendi online a consumatori? Superi la soglia microimpresa? La tabella sopra risponde in un minuto. Due: se sei obbligato, fai fare una verifica seria sulle WCAG 2.1 AA con le Linee Guida AgID alla mano, e diffida di chi ti propone la scorciatoia del widget. Tre: se sei esente, usa questa libertà bene — la prossima volta che metti mano al sito, pretendi che sia accessibile di serie. È un requisito che noi trattiamo come trattiamo la velocità: parte del lavoro ben fatto, non un optional. E se non sai da che parte cominciare, una consulenza gratuita serve esattamente a questo.

Domande frequenti

Un sito vetrina senza vendita online deve adeguarsi all’EAA?

No: l’European Accessibility Act copre servizi specifici — in primis l’e-commerce verso i consumatori, oltre a banche, trasporti, telecomunicazioni, media audiovisivi ed e-book — non la presenza online in sé. Un sito che presenta l’attività senza concludere contratti di consumo online è fuori perimetro. Resta vero che rendere accessibile il sito conviene per SEO e conversioni.

Il mio e-commerce su Shopify o WooCommerce è coperto dall’obbligo?

Sì, se vendi online a consumatori e superi la soglia microimpresa: l’obbligo ricade su chi fornisce il servizio (tu), non sulla piattaforma. Tema grafico, checkout, schede prodotto e contenuti caricati vanno verificati rispetto alle WCAG 2.1 AA: la piattaforma può aiutare, ma non garantisce da sola la conformità.

Basta installare un widget di accessibilità per essere a norma?

No. Gli overlay non correggono il codice: un form senza etichette, un contrasto insufficiente o una navigazione impossibile da tastiera restano tali anche con il widget attivo. La conformità si misura sui criteri WCAG applicati a codice e contenuti; la via seria è una verifica reale e correzioni nel sito.

Chi controlla il rispetto dell’EAA in Italia?

Per i servizi digitali l’autorità di vigilanza è AgID, che ha pubblicato a marzo 2026 le Linee Guida operative e gestisce una piattaforma di segnalazione; per i prodotti è competente il Ministero delle imprese. Le sanzioni previste dal D.lgs 82/2022 vanno da 5.000 a 40.000 euro, con importi aggiuntivi per chi non ottempera alle misure correttive.

Fonti

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